La consuetudine di omaggiare clienti e fornitori con doni natalizi è antica, e contribuisce efficacemente alla rappresentanza della propria attività. Approfondiamo dunque gli aspetti fiscali di questa pratica, anche alla luce degli ultimi cambiamenti intervenuti con il Decreto Semplificazioni Fiscali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre.

L’omaggio di beni prodotti da terzi, quindi acquistati con lo specifico intento di donazione, prevedeva la detraibilità dell’Iva a credito soltanto per i beni di importo unitario uguale o inferiore ad € 25,82. Questo limite è stato aumentato ad € 50,00 per acquisti effettuati dal 13 dicembre 2014 in poi. Per i beni con valore unitario superiore ai predetti limiti, di importo e di tempo, l’Iva a credito diventa indetraibile, e deve essere sommata all’imponibile per il calcolo della deducibilità ai fini Ires/Irpef, che approfondiamo di seguito. Prima però è importante specificare che per valore unitario si intende il valore dell’omaggio considerato nel suo insieme, ad esempio il cesto natalizio, non rilevando quindi il prezzo di ogni singolo componente.

Ai fini delle imposte sul reddito, la deducibilità degli omaggi è ammessa integralmente per i beni di valore unitario inferiore o uguale ad € 50,00, acquistati anche prima del 13 dicembre. In effetti il Decreto Semplificazioni Fiscali ha aggiornato quella che era una disparità di limiti tra la detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo. Per gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro, la deducibilità non è esclusa, ma è soggetta ai criteri imposti dal D.M. 19/11/2008. In particolare, gli omaggi, che oltre il limite di 50 euro possono essere anche servizi, e non solo beni, devono necessariamente rispettare i requisiti della coerenza e della congruità, tali per cui:

Sono coerenti gli omaggi che hanno finalità promozionali e di pubbliche relazioni, ed hanno lo scopo di collocare l’impresa sul mercato, promuovendo e consolidando i rapporti commerciali. Inoltre deve essere riscontrabile la riconducibilità della spesa sostenuta all’obiettivo che ci si pone. Questo aspetto, attenzione, non vuol dire che deve essere prevista ed attesa una controprestazione, ma che la spesa non deve essere chiaramente sproporzionata ad un vantaggio che si può ottenere consolidando i rapporti commerciali.

Sono poi congrui, se compresi nei precisi importi totali calcolati in relazione al fatturato:
1,3% dei ricavi ed altri proventi, se questi non superano 10milioni di euro;
0,5% della parte di ricavi che eccede 10milioni e non supera 50milioni;
0,1% della parte di ricavi che supera 50milioni.
La valutazione di congruità va fatta solo per gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro, essendo sempre deducibili quelli di importo inferiore.

Quanto descritto finora riguarda i costi sostenuti e dedotti nello stesso esercizio. Differente, e più incoraggiante è il trattamento riservato alle imprese in fase di Start-up. In questo particolare caso, nei primi esercizi i ricavi sono nulli o molto bassi, a fronte di investimenti, anche pubblicitari per collocarsi sul mercato, molto elevati. Le spese sostenute per gli omaggi a terzi, affrontate per costruire più che per consolidare una rete commerciale, sono deducibili nell’esercizio della spesa ed in quello successivo, sempre se consentito dai limiti di congruità.

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