NUOVO REGIME FORFETARIO: LA SCELTA

Il DDL Stabilità 2015 introduce un’importante svolta riguardante la scelta del regime fiscale da parte dei lavoratori autonomi. A partire dal 1 gennaio 2015 i contribuenti che intendono perseguire un lecito risparmio d’imposta, potranno scegliere tra il Regime Ordinario, ed il nuovo Regime Fiscale Agevolato per Lavoratori Autonomi, se ne hanno i requisiti strutturali, e se rientrano nei limiti massimi imposti ai ricavi, da verificare caso per caso.
Ma vediamo nel dettaglio alcuni aspetti da considerare.

Il nuovo regime introduce la novità della determinazione forfetaria del reddito imponibile, a cui si applica un’imposta sostitutiva del 15%. In particolare, non si tiene più conto del reddito effettivamente prodotto, dato dalla differenza tra ricavi e costi deducibili, ma di applica un coefficiente di redditività prestabilito per il tipo di attività esercitata. Tale coefficiente stabilisce la percentuale dei ricavi che costituisce la base di calcolo per l’imposta sostitutiva. Per esempio per i liberi professionisti il coefficiente è pari al 78%. Ciò significa che, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, l’imposta sarà calcolata sul 78% dei ricavi, ai quali potranno essere sottratti solo i contributi previdenziali. Quindi, con ricavi per 14mila euro, e contributi per 3mila euro, avremo:

14.000 (Ricavi) x 78% = 10.920
10.920 – 3.000 (Contributi) = 7.920 (Reddito Imponibile)
7.920 x 15% (aliquota forfettaria) = 1.188 (imposta sostitutiva)

Da tale calcolo risulta immediatamente riconoscibile lo svantaggio di non poter considerare i costi effettivamente sostenuti. Inoltre, l’imposta definitiva non viene ridotta da nessun onere detraibile, come invece dispone il Regime Ordinario. In effetti, bisogna notare che l’Irpef netta, oltre a considerare tutti i costi deducibili effettivamente sostenuti, viene ridotta ulteriormente da tutti i costi detraibili, come le spese mediche, i familiari a carico, la detrazione forfettaria per i possessori di reddito di lavoro autonomo, etc. Quest’ultimo aspetto viene spesso ignorato da una lettura superficiale, rischiando di essere confusi dal fatto che il regime ordinario prevede un’aliquota iniziale del 23%, ma che in realtà risulta molto spesso decisamente inferiore.

Riguardo all’Iva, inoltre, bisogna fare un’ulteriore riflessione.
Il Nuovo Regime Forfetario non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura, per cui il vantaggio si massimizza soltanto per alcune attività, come la consulenza al consumatore finale da parte di un architetto o di un avvocato, per i quali gli acquisti con iva (che sarebbe indetraibile) sono poco più della cancelleria, e dell’acquisto e l’assistenza sul software utilizzato, ed invece il prezzo della prestazione al consumatore finale (non soggetto iva) potrebbe essere comprensivo dell’importo dell’iva che si sarebbe applicata con il Regime Ordinario, e che il consumatore avrebbe comunque sostenuto.

La Consulenza Direzionale