TEMPI LARGHI CON IL NUOVO RAVVEDIMENTO

La legge di stabilità per il 2015 prevede la possibilità, per i contribuenti che intendessero sanare la loro posizione tributaria nei confronti del fisco, di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso senza limiti di tempo, o almeno fino a che l’Amministrazione Finanziaria non accerti con un controllo formale e notifichi la violazione al contribuente.

Attualmente la sanzione applicata è pari al 30% dell’imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, quando è accertata. Il contribuente che volesse sanare la sua posizione può ravvedersi entro un anno dalla scadenza originaria dell’imposta, oppure entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa a quel tributo. Per esempio, il contribuente che non ha versato i Diritti Camerali, che scadono il 16 giugno di ogni anno, può utilizzare il ravvedimento per sanare l’omesso versamento entro il 16 giugno dell’anno successivo. Al contrario, se l’omesso versamento riguarda un’imposta sui redditi, come l’Irpef, può sanare l’omesso versamento entro e non oltre la data di scadenza della dichiarazione sui redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre tali termini, il ravvedimento non è più possibile ed al contribuente non resta che attendere che tale violazione sia contestata dall’Amministrazione Finanziaria.

Appare quindi evidente che allungare i tempi di utilizzo dell’istituto del ravvedimentosemplifica la vita all’Amministrazione, che può continuare ad incassare imposte non riscosse senza il necessario ricorso all’accertamento, ed al contribuente, che può utilizzare tutto il tempo che intercorre tra la scadenza dell’imposta non ancora versata e quella dell’accertamento, per poter correggere l’omissione. Con i vecchi tempi, invece, il contribuente poteva trovarsi nella singolare situazione di essere in ritardo per il ravvedimento, ed in “anticipo” per il versamento dell’imposta, non essendo stata ancora accertata dall’Amministrazione.

Chiaramente il costo per il contribuente ravveduto aumenta con l’allontanarsi nel tempo dalla scadenza originaria.

In particolare, all’attuale ravvedimento, che prevede una sanzione calcolata sull’importo dell’imposta non versata, rispettivamente di: 0,2% se saldata entro 14 giorni; 3% se saldata tra 15 e 30 giorni e del 3,75% tra 30 giorni e le “vecchie scadenze”, si aggiungono le nuove aliquote del 3,3% entro 90 giorni dall’originaria scadenza; 4,2% entro 2 anni dalla scadenza e del 5% oltre i 2 anni.

Rimane, invece, invariato l’importo degli interessi dell’1% su base annuale, calcolati dal giorno della scadenza originaria al giorno del versamento.

La Consulenza Direzionale