I crediti tributari si rivelano fonti indispensabili cui attingere in caso di una crisi di liquidità. Non è raro che siano proprio le compensazioni orizzontali a fornire quel respiro necessario a fronteggiare gli adempimenti contributivi e fiscali.

In questo articolo approfondiamo il più frequente caso del credito annuale Iva, il cui utilizzo in compensazione, e la richiesta di rimborso, commentati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 32/E del 30.12.2014, sono stati snelliti già dallo scorso 2015, pur non raggiungendo i tempi di erogazione virtuosi dell’Europa forte.
Il credito Iva risultante dalla Dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza nessun obbligo preliminare, se l’importo interessato non supera 5mila Euro. In tal caso basta solo seguire la procedura Entratel/Fisconline prevista per gli F24 con compensazioni tributarie.
Nel caso l’importo interessato arrivasse ad un massimo di 15mila Euro, è necessario presentare preventivamente la Dichiarazione Iva autonomamente, o anche compresa nel Modello Unico, ed attendere il 16 del mese successivo per poter utilizzare il credito in compensazione. Tale condizione interessa soltanto il credito compensato compreso, nel caso di più compensazioni, nella cd seconda fascia, vale a dire tra 5 e 15mila Euro.
Per gli importi superiori a 15mila Euro la Dichiarazione Iva annuale deve necessariamente essere provvista del Visto di Conformità, apposto da un intermediario autorizzato.

Riguardo alla richiesta di rimborso, invece, fino ad un importo di 15mila Euro bisogna soltanto presentare la Dichiarazione Iva. È importante precisare che tale limite si affianca a quello di pari importo per la compensazione, per cui il contribuente può, ad esempio, chiedere a rimborso l’importo di 14mila Euro, e compensarne altrettanto, senza l’obbligo di apposizione del Visto di Conformità alla Dichiarazione.
Tutto cambia, invece, se l’importo chiesto a rimborso supera la soglia di 15mila Euro.
In tal caso, all’apposizione del visto di conformità bisogna aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il contribuente afferma di possedere i requisiti patrimoniali richiesti (vedi circolare citata), nonché la regolarità contributiva.
Se invece il contribuente si trova in uno dei seguenti casi:
1. Attività concretamente svolta da meno di due anni; (non riferito a Start Up e lavoratori autonomi)
2. Avvisi di accertamento ricevuti nei due anni precedenti la data della richiesta, intesi nei precedenti 730 giorni (365 x 2), se la differenza tra importi accertati e dovuti supera il 10% fino a 150mila Euro dichiarati, 5% fino a 1,5 milioni dichiarati, 1% per importi dichiarati superiori;
3. Dichiarazione Iva senza Visto di Conformità ed atto notorio;
4. Cessazione dell’attività.
è obbligato a prestare una garanzia, prevista dall’art.38 bis del decreto Iva (DPR 633/72), dell’ammontare richiesto a rimborso, oltre interessi, della durata di almeno tre anni dalla data di erogazione.
I tempi previsti per l’erogazione sono massimo tre mesi dall’invio della richiesta. Decisamente meno degli oltre due anni che in media bisognava attendere, ma ancora tanti se si pensa che un contribuente inglese o tedesco aspetta in media dieci giorni lavorativi.

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