La richiesta da parte dei contribuenti di essere inclusi nell’Archivio VIES si può effettuare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, superando definitivamente il sistema di protocollo cartaceo, che prevedeva l’accoglimento dell’istanza con il silenzio assenso di 30 gg.

L’Archivio VIES (VAT Information Exchange System) è attivo dal 1 gennaio 1993, ed ha lo scopo di controllare le transazioni commerciali in ambito comunitario, ed i soggetti che le effettuano, nonché di supportare questi ultimi nella fase di controllo della fattibilità di un’operazione intracomunitaria.

Vediamo nel dettaglio come funziona.
Un operatore che vuole effettuare operazioni intracomunitarie, vale a dire uno scambio commerciale, di beni o servizi, tra due soggetti appartenenti a due diversi Stati membri dell’Unione Europea, deve, chiaramente, prima essere identificato con un codice Iva dallo Stato Italiano, quindi richiedere l’iscrizione nel Archivio Vies, la cui inclusione vale come autorizzazione ad operare con altri Stati membri UE. L’operazione può essere effettuata con un altro operatore a sua volta autorizzato dal suo Stato di appartenenza, per cui, è necessario controllare che la partita Iva comunicata dalla controparte sia formalmente corretta, esistente ed in attività. Non esiste una banca dati comunitaria, tuttavia il controllo si può effettuare con il servizio “Controllo partite iva comunitarie” fornito dall’Agenzia delle Entrate, che risponde istantaneamente, essendo in collegamento con i sistemi fiscali degli altri Stati membri.

L’inclusione all’Archivio Vies può essere richiesta in fase di attribuzione del numero di partita iva, per i nuovi operatori, oppure successivamente con il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, attivo dal 15 dicembre scorso, sia direttamente che con l’ausilio di intermediari abilitati. La richiesta permette l’inclusione immediata, così come è immediata l’esclusione dall’Archivio, che può avvenire su richiesta dell’operatore con gli stessi metodi previsti per l’inclusione.

Inoltre l’esclusione può avvenire anche a cura della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, se l’operatore non ha presentato gli elenchi riepilogativi Intrastat per quattro trimestri consecutivi, previo invio di una comunicazione che ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla sua data di emissione.

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