A partire dal 1 gennaio 2015, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d’intento passa all’esportatore abituale, liberando così definitivamente il fornitore o prestatore da tale adempimento.

La facoltà di effettuare acquisti senza dover corrispondere l’Iva ai fornitori, è riservata a coloro che nell’anno solare precedente (metodo del plafond fisso), o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), hanno effettuato esportazioni, altre operazioni assimilate, operazioni o servizi internazionali, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari dello stesso periodo, acquisendo così lo status di esportatore abituale. A questo punto, l’operatore potrà spendere nel relativo periodo successivo questo plafond. Vediamo un esempio:

Anno solare 2014 (plafond fisso)
Volume d’affari: 150 mila euro (di cui esportazioni per 47 mila euro)
Status di Esportatore Abituale: acquisito (47mila/150mila = 0,3133 quindi 31,33%)
Plafond spendibile nel 2015: 47 mila euro

Per cui l’operatore per tutto il 2015 ha la facoltà di acquistare dai propri fornitori, merci o servizi senza applicazione dell’Iva, nel limite di 47mila euro.

Risulta evidente il vantaggio ottenuto dall’esercizio di questa facoltà. In particolare, un operatore che abitualmente acquistasse beni in Italia per destinarli all’esportazione, si troverebbe ad accumulare un enorme credito Iva, difficilmente spendibile per intero in compensazione, e con tempi molto lunghi con cui l’Amministrazione Finanziaria provvede ad eseguire i rimborsi, finendo, così, con immobilizzare importanti riserve di liquidità.

Dunque, per esercitare tale facoltà, l’esportatore abituale doveva inviare al fornitore una Dichiarazione d’intento, prima dell’inizio dell’operazione, con la quale si richiede di fatturare il bene o il servizio senza l’applicazione dell’Iva in fattura. Fino al 31 dicembre 2014, il fornitore che riceveva la dichiarazione d’intento, aveva l’onere di comunicare all’Amministrazione Finanziaria il contenuto di tale Dichiarazione entro il 16 del mese successivo per non incorrere nelle sanzioni previste.

A partire dal 1 gennaio 2015 sarà l’esportatore abituale a dover effettuare la trasmissione all’Amministrazione Finanziaria, salvo poi consegnare al fornitore la Dichiarazione, corredata dalla ricevuta di presentazione. Visto il totale capovolgimento dell’obbligo comunicativo, è stato previsto un periodo transitorio che durerà fino all’11 febbraio 2015, durante il quale si potranno usare anche le vecchie modalità.

La Consulenza Direzionale